NUOVE SCADENZE DICHIARAZIONI TACHIGRAFI ANALOGICI E DIGITALI
SI COMUNICA CHE PER EFFETTO DEL DECRETO LEGGE 09 FEBBRAIO 2012 NR. 05, A PARTIREDALL'ANNO IN CORSO TUTTE LE DICHIARAZIONI TACHIGRAFO ANALOGICHE E DIGITALI HANNO LA VALIDITà DI ANNI 2. QUI DI SEGUITO LASCIAMO UN'ESTRATTO DELL'ARTICOLOPER CONOSCENZA.Art. 11. (Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità) 8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo. 9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 4 sono abrogati; b) al comma 2, dopo le parole: "Le officine" sono inserite le seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse. Capo III Semplificazioni per le imprese Sezione I Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese Art. 12. (Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche) 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati