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NUOVO MODULO PER ASSENZE CONDUCENTI DIRETTIVA 2006/22/CE

Nuovo modulo per le assenze dei conducentiè stato approvato il nuovo modulo che ai sensi della direttiva 2006/22/CE deve essere utilizzatoper giustificare la mancanza di registrazione sul tachigrafo del veicolo.Si precisa che riguarda sia tachigrafi analogici ovvero gestiti con disco e sia tachigrafi digitali con tessera e che siai dischi, che le tessere e le stampe che rilascia il tachigrafo digitale diventano personali di coluiche guida il veicolo. Con il decreto legislativo 144/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2008, si è reso obbligatoria la tenuta del modulo di controllo per l'assenza dei conducenti, chiamato anche modulo di attestazione delle attività svolte a norma del regolamento 561 del 2006.Il vecchio modulo sinora in vigore poteva essere utilizzato solo per i casi di assenza per malattia del conducente, ferie annuali oppure quando il conducente avesse guidato un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006. Tale rigida tassatività creava enormi problemi ai trasportatori, impossibilitati dunque, in caso di controlli,a legittimare la mancanza di registrazione nell'ipotesi, ad esempio, di mancata guida per attività non contemplate(pulizia del mezzo, servizi in azienda, ecc.) e costretti dunque a subire irrimediabilmente una sanzione amministrativasino a 570 euro (D. Lgs. 4 agosto 2008 n. 144). Adesso il nuovo modulo presenta le seguenti sezioni:malattia ferie annuali per la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento CE n° 561/2006 da parte del conducente ( mezzi esclusi dalla applicazione del cronotachigrafo) congedo o recupero disponibilità svolgimento di altro lavoro diverso dalla guida. Le tre fattispecie aggiuntive, l'ultima in particolare, mettono ora in grado il trasportatore di non essere più sanzionato compilando il modulo. La disciplina per il resto rimane inalterata.Dunque, il modello deve essere compilato da tutti i conducenti di veicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva superiore alle 3,5 t e per i veicoli autorizzati al trasporto persone aventi più di nove posti compreso il conducente.Il conducente dei veicoli indicati deve avere in cabina, oltre ai fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti, anche il modulo di controllo per l'assenza dei conducenti, nel caso in cui, durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti, si siano verificate assenze per malattia, ferie, la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento CE n° 561/2006,congedo o recupero, disponibilità oppure svolgimento di lavoro diverso dalla guida. Il modulo di controllo per l'assenza dei conducenti, deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.Il conducente che non ha, ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 570,00. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di un anno,ed il suddetto obbligo vige anche per i conducenti titolari di impresa che devono provvedere alla compilazione del modulo e firmare, sia in qualità di conducente che di titolare, quindi devono essere apposte la firma sia del titolare che del conducente.è valido solo l'originale firmato. Il testo del modulo non può essere modificato, non può essere prefirmato né può essere modificato mediantedichiarazioni manoscritte. Anche se stampato su carta recante il logo e i dati aziendali, i campi riguardanti le informazionisull'impresa devono in ogni caso essere compilati.Si ricorda che va compilato a computer oppure a macchina, mai manualmente!Tutti i chiarimenti presso il nostro ufficio (Sandra) oppure presso le vostre agenzie pratiche auto. Scarica il modulo elettronicoApprofondimenti sulla direttiva